Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ECHO EVENTS


Articolo 1
Denominazione


E' costituita un'associazione culturale, denominata «ECHO EVENTS». Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.


Articolo 2
Sede e durata


L'associazione ha sede in Bari alla via Rodolfo Redi n.3 La durata dell'associazione è illimitata.


Articolo 3
Finalità e scopi


L'associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone di: - ampliare la conoscenza della cultura letteraria, musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile. In Via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi l’Associazione può: - promuovere ed organizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, mostre, visite culturali, concerti, incontri, conferenze, dibattiti, corsi e seminari, anche a contenuto formativo e divulgativo; - svolgere attività di formazione mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate di apprendimento, esposizioni; - produrre, distribuire, diffondere filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora, libri, cataloghi, sceneggiature e testi teatrali, riviste, periodici, ricerche, opuscoli, brouchures informative, sempre e comunque nell’ambito della propria attività istituzionale; - organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi e in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati; - istituire un sito internet e provvedere al costante aggiornamento di quest’ultimo, riportando le attività di maggiore interesse dell’Associazione ivi incluse le attività amministrative ed istituzionali; - svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali, attività integrative di quelle principali e sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali; - in diretta attuazione degli scopi sociali, l’Associazione potrà effettuare attività di natura commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia, compresa la gestione di bar e ritrovi sociali. L'associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali condivida le finalità, previa delibera dell'assemblea dei soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto.


Articolo 4
Soci


Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che ne condividano gli scopi. I soci sono così suddivisi: - SOCI FONDATORI, coloro che hanno ideato la costituzione dell’associazione; - SOCI ORDINARI, coloro che verseranno l’apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto; - SOCI SOSTENITORI, coloro che abbiano a versare somme di denaro o mettere a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode dei medesimi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria; - SOCI ONORARI, coloro che per particolari meriti culturali, artistici, sociali siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d’ufficio e senza particolari formalità di accettazione. Ogni singolo socio può: a) Frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione; b) Partecipare alle manifestazioni e ad ogni altra attività da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti. L'iscrizione all'associazione comporta: a) l'assunzione della qualifica di socio; b) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso; c) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'associazione. Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età ed in regola con il versamento della quota di partecipazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomina degli organi direttivi dell'associazione.


Articolo 5
Soci


Quote sociali e contributi associativi

Le quote da versare per ogni socio si distinguono in: Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e la Quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.


Articolo 6
Soci


Acquisto e perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa. La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno; b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità; c) per morosità nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci.


Articolo 7
Soci


Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il revisore dei conti, se nominato.


Articolo 8
Soci


Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica. Ogni socio ha un voto in assemblea. Non è ammessa delega. L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data , l'ora e il luogo dell'adunanza. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci. L'assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.


Articolo 9
Soci


Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea ordinaria: a) approva il bilancio o rendiconto; b) nomina i membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, il revisore contabile; c) approva e modifica il regolamento interno dell'associazione; d) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.


Articolo 10
Soci


Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, la metà dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto; c) sul trasferimento della sede dell'associazione; d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Per la validità della delibera di cui al precedente punto b), occorre la presenza di metà dei soci ed il voto favorevole di tutti gli associati presenti. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.


Articolo 11
Soci


Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente, e in caso di impedimento il Vice Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri, al Presidente e al Vice Presidente per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale su apposito libro. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


Articolo 12
Soci


Poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare esso procede: a) alla redazione dei bilanci o rendiconti ed alla loro presentazione all'assemblea; b) alla predisposizione del regolamento interno dell'associazione ed alle modifiche di esso, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea; c) alla fissazione delle quote associative annuali; d) alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; e) a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; f) a determinare la politica gestionale dell’associazione e deliberare sulla formazione dei vari programmi da attuare in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali; g) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.


Articolo 13
Soci


Il Presidente

Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'associazione. La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, agli eventuali consiglieri delegati. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. I Consiglieri delegati hanno potere di firma nei limiti della delega loro conferita.


Articolo 14
Soci


Revisione dei conti

Qualora previsto da disposizioni di legge oppure qualora lo deliberi l’Assemblea, il controllo e la revisione contabile dell'associazione saranno affidati a un revisore unico, iscritto nel registro dei revisori contabili. Il revisore durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.


Articolo 15
Soci


Entrate e patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative periodiche versate dai soci ogni anno e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; b) dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) eventuali entrate per servizi prestati nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse; e) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 16
Soci


Esercizio finanziario

L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale in modo che ogni associato ne possa prendere visione.


Articolo 17
Soci


Controversie

Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente statuto, ivi inclusa qualunque disputa tra i Soci e tra questi ultimi e l’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Bari su iniziativa della parte più diligente. L’arbitro unico deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla accettazione dell’incarico.


Firmato: MARIO RICCI, STELLA SERAFINO, DONATO SASSO, FRANCESCO GRANDOLFO, DOMENICO SALVATORE SCAGLIOLA, MARIA LUISA DEALTO, LORENZO VICENTI, CATERINA MARDESIC NOTAIO CON L'IMPRONTA DEL SIGILLO.